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sabato 22 ottobre 2011

Il Giudice di Pace per le violazioni al Codice della Strada decide per qualsiasi importo

Il magistrato non togato in materia di violazioni al codice della strada è competente a giudicare indipendentemente dall’importo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 6463 del 21 marzo 2011, intervenendo su
un regolamento di competenza richiesto dal Tribunale di Milano su una decisione del giudice di pace della stessa città il quale si era ritenuto incompetente poiché il valore della causa (una cartella esattoriale per violazioni al C.d.S.) ammontava a 24.000 euro.

Cassazione Civile, Sez. II, Ord., 21-03-2011, n. 6463

Il giudice di pace di Milano con sentenza 7 marzo 2006
rilevava che il 9 maggio 2005 D.S.R. aveva proposto opposizione avverso la cartella sattoriale n. (OMISSIS),
emessa dalla s.p.a. Esatri, per la riscossione dell'importo di sanzioni amministrative relative a 124 verbali di accertamento, per violazioni del codice della strada,
commesse negli anni 1998-1999.
Il giudice di pace - ritenuto che dovesse operare, ai fini della competenza per valore, il criterio del cumulo previsto dall'art. 10 c.p.c., comma 2 - si dichiarava non competente, in favore del tribunale di Milano. Rilevava che le sanzioni irrogate dal
comune ambrosiano ammontavano a circa 24.000,00 Euro, importo superiore al limite massimo di competenza previsto per il giudice di pace.
D.S. riassumeva la causa davanti al tribunale di Milano, che, con ordinanza del ventinove novembre 2007, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza. In motivazione ha contestato l'assunto del giudice rimettente, ravvisando la competenza funzionale del giudice di pace, con esclusione dell'applicabilità del cumulo ex art. 10 c.p.c..

martedì 27 luglio 2010

Contratto di viaggio "tutto compreso"

Francesco e Giulia acquistano presso un tour operator un soggiorno "tutto compreso". La vacanza viene, però, turbata dall'inquinamento dell'acqua che rende impossibile la balneazione per l'intero periodo prenotato. Il tour operator, se pur interpellato, non riesce a proporre una alternativa al disagio patito da Francesco e Giulia.

Si può chiedere il risarcimento?

Al fine di rispondere a questo quesito occorre operare una distinzione tra due contratti inerenti la disciplina dei servizi forniti ai turisti.

Il primo è quello che riguarda l'organizzazione o di intermediazione di viaggio disegnato dalla Convenzione internazionale sui contratti di viaggio ratificata a Bruxelles il 24 aprile 1970 e resa esecutiva in Italia con la Legge 27 dicembre 1977 n. 1084, la quale prevede che l'operatore turistico professionale si obbliga verso corrispettivo a procurare uno o più servizi (quali trasporto, albergo) per il viaggio, lasciando al viaggiatore la libertà di crearsi il proprio giro turistico.

In tal caso, perciò, le prestazioni ed i servizi si caratterizzano per essere del tutto separati tra loro.

Se, al contrario, il pacchetto turistico "tutto compreso" si connota per la globalità assunta dal tour operator nel fornire, oltre l'alloggio o il viaggio, anche quelle che accedono alle principali citate, allora si amplia la responsabilità dell'operatore turistico.

Ed è in questo caso che si applica il contratto della fornitura di pacchetto turistico "tutto compreso" attualmente disciplinato dal d.lgs. n. 111/1995 come trasfuso negli artt. 82 ss. del d.lgs. n. 206/2005, cosiddetto Codice del Consumo.

Infatti, l'art. 91, del citato decreto, al comma 4 stabilisce che nei casi in cui una parte dei servizi essenziali previsti nel contratto "tutto compreso" non può essere fornita, è compito del tour operator di predisporre adeguate soluzioni alternative, senza costi aggiuntivi per il turista, oppure deve corrispondere la differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce, ulteriormente, che se non è possibile alcuna altra soluzione alternativa, il tour operator predispone un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza od altro luogo convenuto, restituendo la differenza tra il costo dei servizi realmenti usufruiti e quelle previste fino al rientro anticipato.

Sulla base delle argomentazione su esposte si deduce che vista l'incapacità del tour operator di non predisporre alternative alla prosecuzione del viaggio, nè tantomeno di rimborsare la differenza tra quanto pattuito e quanto realmente offerto, lascia ampi margini affinchè Francesco e Giulia citano in giudizio l'operatore turistico al fine di vederlo soccombere dinanzi alla pretesa di essere indennizzati per il comportamento non rispettoso dei dettami dell'art. 91 codice del consumo.