Il magistrato non togato in materia di violazioni al codice della strada è competente a giudicare indipendentemente dall’importo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 6463 del 21 marzo 2011, intervenendo su
un regolamento di competenza richiesto dal Tribunale di Milano su una decisione del giudice di pace della stessa città il quale si era ritenuto incompetente poiché il valore della causa (una cartella esattoriale per violazioni al C.d.S.) ammontava a 24.000 euro.
un regolamento di competenza richiesto dal Tribunale di Milano su una decisione del giudice di pace della stessa città il quale si era ritenuto incompetente poiché il valore della causa (una cartella esattoriale per violazioni al C.d.S.) ammontava a 24.000 euro.
Cassazione Civile, Sez. II, Ord., 21-03-2011, n. 6463
Il giudice di pace di Milano con sentenza 7 marzo 2006
rilevava che il 9 maggio 2005 D.S.R. aveva proposto opposizione avverso la cartella sattoriale n. (OMISSIS),
emessa dalla s.p.a. Esatri, per la riscossione dell'importo di sanzioni amministrative relative a 124 verbali di accertamento, per violazioni del codice della strada,
commesse negli anni 1998-1999.
Il giudice di pace - ritenuto che dovesse operare, ai fini della competenza per valore, il criterio del cumulo previsto dall'art. 10 c.p.c., comma 2 - si dichiarava non competente, in favore del tribunale di Milano. Rilevava che le sanzioni irrogate dal
comune ambrosiano ammontavano a circa 24.000,00 Euro, importo superiore al limite massimo di competenza previsto per il giudice di pace.
D.S. riassumeva la causa davanti al tribunale di Milano, che, con ordinanza del ventinove novembre 2007, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza. In motivazione ha contestato l'assunto del giudice rimettente, ravvisando la competenza funzionale del giudice di pace, con esclusione dell'applicabilità del cumulo ex art. 10 c.p.c..
emessa dalla s.p.a. Esatri, per la riscossione dell'importo di sanzioni amministrative relative a 124 verbali di accertamento, per violazioni del codice della strada,
commesse negli anni 1998-1999.
Il giudice di pace - ritenuto che dovesse operare, ai fini della competenza per valore, il criterio del cumulo previsto dall'art. 10 c.p.c., comma 2 - si dichiarava non competente, in favore del tribunale di Milano. Rilevava che le sanzioni irrogate dal
comune ambrosiano ammontavano a circa 24.000,00 Euro, importo superiore al limite massimo di competenza previsto per il giudice di pace.
D.S. riassumeva la causa davanti al tribunale di Milano, che, con ordinanza del ventinove novembre 2007, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza. In motivazione ha contestato l'assunto del giudice rimettente, ravvisando la competenza funzionale del giudice di pace, con esclusione dell'applicabilità del cumulo ex art. 10 c.p.c..