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sabato 22 ottobre 2011

Il Giudice di Pace per le violazioni al Codice della Strada decide per qualsiasi importo

Il magistrato non togato in materia di violazioni al codice della strada è competente a giudicare indipendentemente dall’importo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 6463 del 21 marzo 2011, intervenendo su
un regolamento di competenza richiesto dal Tribunale di Milano su una decisione del giudice di pace della stessa città il quale si era ritenuto incompetente poiché il valore della causa (una cartella esattoriale per violazioni al C.d.S.) ammontava a 24.000 euro.

Cassazione Civile, Sez. II, Ord., 21-03-2011, n. 6463

Il giudice di pace di Milano con sentenza 7 marzo 2006
rilevava che il 9 maggio 2005 D.S.R. aveva proposto opposizione avverso la cartella sattoriale n. (OMISSIS),
emessa dalla s.p.a. Esatri, per la riscossione dell'importo di sanzioni amministrative relative a 124 verbali di accertamento, per violazioni del codice della strada,
commesse negli anni 1998-1999.
Il giudice di pace - ritenuto che dovesse operare, ai fini della competenza per valore, il criterio del cumulo previsto dall'art. 10 c.p.c., comma 2 - si dichiarava non competente, in favore del tribunale di Milano. Rilevava che le sanzioni irrogate dal
comune ambrosiano ammontavano a circa 24.000,00 Euro, importo superiore al limite massimo di competenza previsto per il giudice di pace.
D.S. riassumeva la causa davanti al tribunale di Milano, che, con ordinanza del ventinove novembre 2007, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza. In motivazione ha contestato l'assunto del giudice rimettente, ravvisando la competenza funzionale del giudice di pace, con esclusione dell'applicabilità del cumulo ex art. 10 c.p.c..


Attivata la procedura in Camera di consiglio, con ordinanza interlocutoria resa all'udienza del 3 ottobre 2008, questa Corte ha disposto l'acquisizione di atti mancanti
nel fascicolo trasmessole.
Sono stati pertanto acquisiti la sentenza del giudice di pace e la prova della comunicazione alle parti dell'ordinanza del tribunale di Milano. Le parti non si sono costituite nel presente procedimento.
E' stata redatta e comunicata nuova relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c., e rifissata adunanza camerale.
L'istanza, come rilevato dal Consigliere relatore nella relazione preliminare, è fondata.

E' stato rilevato che Cass. 15694/05 ha già avuto modo di affermare che in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205,
comma 3, e della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l'inciso "qualunque ne sia il valore", presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell'art. 7 cod. proc. civ.,
comma 2, atteso che l'assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Ha inoltre conseguentemente ritenuto che l'art. 104 cod. proc. civ., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del
vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo all'art. 10 cod. proc. civ., comma 2, alla sola competenza per valore in favore del giudice superiore e non anche la deroga alla competenza per materia del giudice inferiore, se essa è attribuita senza alcun limite di valore in dipendenza del rapporto dedotto in giudizio (Cass., Sez. 1^, 16 dicembre 1996, n. 11212; Cass., Sez. 2^, 23 agosto 2002, n. 12459; Cass., Sez. 2^, 24 settembre 2007, n. 19598);
Anche il collegio pertanto ritiene che è in errore il giudice di pace che neghi la propria competenza in una causa relativa ad opposizione avverso più1 atti di contestazione di violazioni del codice della strada, attribuita alla sua competenza per
materia, in ragione del cumulo del valore.
Questa Sezione ha confermato tale orientamento interpretativo in altro precedente - Cass 3506 del 2010 - relativo alle stesse parti, sorto a seguito di conflitto tra il
tribunale di Brescia e il tribunale di Milano in relazione ad altra cartella esattoriale.
Lo ha da ultimo ribadito in Cass. 10412/10.
Ne consegue che la competenza sulla opposizione instaurata dal D. S. deve essere attribuita al giudice di pace di Milano.
Sulle spese del giudizio di cassazione dovrà provvedere il giudice del merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'istanza di regolamento di competenza e dichiara la competenza
del Giudice di pace di Milano; Concede termine massimo di legge per la
riassunzione. Rimette la pronuncia sulle spese al giudice del merito.

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