Recent Posts

martedì 27 luglio 2010

Contratto di viaggio "tutto compreso"

Francesco e Giulia acquistano presso un tour operator un soggiorno "tutto compreso". La vacanza viene, però, turbata dall'inquinamento dell'acqua che rende impossibile la balneazione per l'intero periodo prenotato. Il tour operator, se pur interpellato, non riesce a proporre una alternativa al disagio patito da Francesco e Giulia.

Si può chiedere il risarcimento?

Al fine di rispondere a questo quesito occorre operare una distinzione tra due contratti inerenti la disciplina dei servizi forniti ai turisti.

Il primo è quello che riguarda l'organizzazione o di intermediazione di viaggio disegnato dalla Convenzione internazionale sui contratti di viaggio ratificata a Bruxelles il 24 aprile 1970 e resa esecutiva in Italia con la Legge 27 dicembre 1977 n. 1084, la quale prevede che l'operatore turistico professionale si obbliga verso corrispettivo a procurare uno o più servizi (quali trasporto, albergo) per il viaggio, lasciando al viaggiatore la libertà di crearsi il proprio giro turistico.

In tal caso, perciò, le prestazioni ed i servizi si caratterizzano per essere del tutto separati tra loro.

Se, al contrario, il pacchetto turistico "tutto compreso" si connota per la globalità assunta dal tour operator nel fornire, oltre l'alloggio o il viaggio, anche quelle che accedono alle principali citate, allora si amplia la responsabilità dell'operatore turistico.

Ed è in questo caso che si applica il contratto della fornitura di pacchetto turistico "tutto compreso" attualmente disciplinato dal d.lgs. n. 111/1995 come trasfuso negli artt. 82 ss. del d.lgs. n. 206/2005, cosiddetto Codice del Consumo.

Infatti, l'art. 91, del citato decreto, al comma 4 stabilisce che nei casi in cui una parte dei servizi essenziali previsti nel contratto "tutto compreso" non può essere fornita, è compito del tour operator di predisporre adeguate soluzioni alternative, senza costi aggiuntivi per il turista, oppure deve corrispondere la differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce, ulteriormente, che se non è possibile alcuna altra soluzione alternativa, il tour operator predispone un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza od altro luogo convenuto, restituendo la differenza tra il costo dei servizi realmenti usufruiti e quelle previste fino al rientro anticipato.

Sulla base delle argomentazione su esposte si deduce che vista l'incapacità del tour operator di non predisporre alternative alla prosecuzione del viaggio, nè tantomeno di rimborsare la differenza tra quanto pattuito e quanto realmente offerto, lascia ampi margini affinchè Francesco e Giulia citano in giudizio l'operatore turistico al fine di vederlo soccombere dinanzi alla pretesa di essere indennizzati per il comportamento non rispettoso dei dettami dell'art. 91 codice del consumo.

0 commenti:

Posta un commento